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STATUTO

Statuto associazione

 

Art. 1- Costituzione, denominazione, sede, durata

 

È costituita una libera organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE POLITICHE CENTRATE SULLA PERSONA” in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (d’ora in poi “Associazione”)

 

-L’Associazione ha sede in Palermo, via Ruggero Mastrangelo 13 -90133

-L’Associazione ha durata indeterminata

Art.2 - Disciplina giuridica

-L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dalla ulteriore normativa applicabile.

-L’Associazione non avendo fini di lucro, è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

Art.3 - Finalità, oggetto ed emblema

L’Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo, attraverso iniziative di studio, dibattiti ed attività di qualsivoglia natura, di promuovere l’elaborazione di un pensiero culturale in grado di orientare la politica al servizio del bene comune, al fine di armonizzare la dimensione personale e privata del singolo con quella pubblica della comunità in cui questo vive.

L’Associazione “Politiche Centrate sulla Persona” ha come scopo principale di fare propri i principi della psicologia di comunità e del pensiero di Carl R. Rogers, per promuovere il potere personale del cittadino attraverso l'accrescimento delle risorse spontanee del singolo e dei contesti relazionali, sociali e istituzionali di cui questo fa parte. Tale scopo sarà perseguito tramite l'erogazione di servizi culturali, di formazione extrascolastica, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, nonché, l’organizzazione di attività d’interesse sociale con finalità educativa, di formazione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica, di organizzazione e gestione di attività artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L’Associazione “Politiche Centrate sulla Persona” ha per oggetto stabilmente e principalmente il perseguimento di interessi generali e di utilità sociale, al fine di produrre scambi e/o servizi finalizzati all’educazione, istruzione e formazione con realizzazione, promozione e incremento di iniziative di carattere culturale e sociale idonee ad accrescere la consapevolezza, l'autodeterminazione e la responsabilità della persona del cittadino.

L’Associazione “Politiche Centrate sulla Persona” si impegna anche in iniziative legate alla sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civica che orienti verso una visione ecologica della persona e del mondo in cui questa vive, favorendo una migliore qualità della vita e del benessere dei contesti sociali. Questi obiettivi saranno perseguiti con servizi strumentali resi anche in collaborazione con altre organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, ovvero con enti, come le università, che perseguono interessi educativi e divulgativi.

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altre organizzazioni nazionali e internazionali ovvero a soggetti privati per la realizzazione di iniziative, anche all’estero, che rientrino nei propri scopi istituzionali.

Per perseguire i suoi scopi, l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre imprese sociali e/o terzi in genere, siano persone fisiche o persone giuridiche.

L’Associazione “Politiche Centrate sulla Persona” intende promuovere tutte le attività necessarie o utili per conseguire la propria finalità, in particolare attraverso:

  1. Realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione.

  2. La pubblicazione, edizione e diffusione in proprio di libri, opuscoli, opere e documenti di interesse sociale e culturale, con esclusione della stampa quotidiana, nonché studi e ricerche.

  3. L’impiego di tutti gli strumenti di diffusione che sono offerti dal web e dalle tecnologie.

  4. L’organizzazione di eventi sociali e culturali di ogni natura e genere.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo, l’Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che i propri organismi riterranno coerenti con il perseguimento della finalità associativa, nonché compiere gli atti economico finanziari gestionali, compresa la partecipazione a società, consorzi o altri organismi che si reputino utili allo scopo.

 

Art. 4 - Condizioni di ammissione

 

L’adesione all’Associazione è individuale. Possono essere ammessi quali Soci o Aderenti dell’Associazione (d’ora in poi l’uso dei due termini deve intendersi invalso) tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle versando l’eventuale quota associativa che fosse stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’ente si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. Nell’Associazione sono previste le seguenti categorie di Soci:

 

  • Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l’Associazione.

  • Soci Ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall’Associazione

  • Soci Straordinari: associazioni, enti di volontariato, che condividono le finalità dell’Associazione e aderiscano per il tramite del Presidente o di un suo delegato. I Soci Straordinari non possono assumere incarichi negli organi sociali. I rappresentanti dei Soci Straordinari possono assumere incarichi a titolo personale qualora siano personalmente Soci Ordinari.

  • Soci Onorari: sono scelti, su segnalazione del Presidente e ratificati dal Consiglio Direttivo, tra le persone che per prestigio ed impegno sociale possano dare lustro all’Associazione e contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi associativi; sono esentati dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, partecipano alle attività con voto meramente consultivo.

  • Soci Benemeriti: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall’Associazione e che, oltre alla quota associativa, vogliono contribuire con donazioni in piena liberalità.

 

Art 5 - Diritti ed obblighi degli aderenti.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ad nutum. Tutti gli aderenti maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L’Associazione può assumere dipendenti e avvalersi di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

 

 

Art. 6 - Perdita della qualità di Aderente.

 

La qualità di Aderente viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

 

Art. 7 - Recesso

 

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare in forma scritta la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non notifichino la volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno sono riconfermati tali anche per l’anno successivo e tenuti comunque al versamento della quota annuale associativa, se prevista.

 

Art 8 - Esclusioni e decadenza

 

In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento relativo. Gli Aderenti si considerano automaticamente decaduti dalla propria qualità di Associati in caso di mancato versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta i Soci che abbiano arrecato, con comportamenti personali e pubblici, imbarazzo morale all’Associazione.

 

Art 9 - Organi dell’Associazione.

 

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli Aderenti

  • Il Consiglio Direttivo

  • Il Presidente del Consiglio Direttivo

  • I Revisori di Rendicontazione

  • Il Collegio dei Probiviri

Art.10 - Composizione dell’Assemblea

 

L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza, da persona delegata.

 

Art 11 - Convocazione dell’Assemblea.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia, mediante comunicazione scritta indirizzata anche via mail, contenente indicazioni del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare – che deve pervenire a tutti gli Aderenti all’indirizzo mail risultante dal Libro degli Aderenti all’Associazione, almeno cinque giorni prima dell’adunanza stessa. L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli Aderenti e ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisi la necessità. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno (entro 180 giorni dalla chiusura dell’anno fiscale) per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

 

Art 12 – Quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea.

 

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti gli Aderenti regolarmente iscritti e non decaduti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Aderenti. Ogni Aderente non può avere più di due deleghe. Al fine di garantire una più alta partecipazione, l’Assemblea potrà essere anche in modalità on line e mista, purché sia garantito l’anonimato del voto. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Aderenti; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti. Ogni Aderente ha diritto ad un voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione. Per le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli Aderenti e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli Aderenti presenti. Per le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli Aderenti.

 

 

Art 13 – Oggetto delle delibere assembleari.

 

L’Assemblea:

a) nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo fissando, su proposta del Presidente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall’art 14;

b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

d) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell’Associazione;

e) delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

Art 14 – Consiglio Direttivo.

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri; In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno, in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il Consiglio dà attuazione alle delibere degli Aderenti e fissa il contributo associativo annuale. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuati nell’Atto Costitutivo dai Soci Fondatori.

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Art 15 – Presidente del Consiglio Direttivo.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dal Consiglio tra i propri Consiglieri a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni. La sua carica può essere revocata dall’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti; il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione nel rispetto delle direttive emanate dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l’attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio, potrà procedere alla nomina di commissioni, gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

 

Art 16 – Tesoriere.

 

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera di maggioranza qualificata dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere. Può aprire, chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Egli potrà gestire il conto corrente dell’Associazione per l’adempimento del suo compito. Non sarà necessario il consenso da parte del Consiglio Direttivo per operazioni ordinarie quali bonifici, assegni, prelievi contanti, bancomat, carta di credito, versamenti e tutte quelle non specificate che rientrano nella normale gestione del conto corrente stesso. Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere documentate. Il Tesoriere cura la predisposizione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

Art 17 – Segretario.

 

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è responsabile del Libro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Il Segretario cura la tenuta del Libro degli Aderenti, del Libro Verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Inoltre, è responsabile delle attività di mailing promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d’accordo con il Presidente, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell’Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato o con delibera a maggioranza qualificata dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario. Il Segretario dura in carica tre anni.

 

Art 18 – Comitato Esecutivo.

 

L’attuazione esecutiva degli scopi associativi è affidata ad un Comitato Esecutivo, costituito da quattro a dieci componenti e presieduto dal Presidente dell’Associazione o da persona da lui delegata. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Presidente dell’Associazione e di esso fanno parte di diritto il Vicepresidente ed il Segretario. Il Comitato Esecutivo elabora le linee guida che intende attuare nel mandato triennale e, annualmente, elabora un programma delle iniziative che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di votazioni in parità, all’interno del Comitato Esecutivo, il voto del Presidente vale doppio.

 

Art 19 – Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative se deliberate

b) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:

1) fondi derivati da raccolte pubbliche.

2) contributi economici corrisposti per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;

3) ogni altro tipo di entrata.

 

Art 20 – Contributi – Erogazioni e lasciti.

 

I Contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stato stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione stessa. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera consiliare, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

 

 

 

 

Art 21- Revisori di Rendicontazione.

 

La gestione dell’Associazione è controllata dai Revisori eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci nel numero di due. Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale redigendo una relazione al Rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

 

Art 22 – Delle cariche in generale.

 

Tutte le cariche sono onorifiche, salvo che, per specifici compiti assegnati nell’ambito dell’organizzazione, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza a favore dei singoli consiglieri e/o soci, di compensi adeguati all’attività svolta in favore dell’Associazione.

 

Art 23 – Rendiconto

 

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto a cura del Tesoriere un Rendiconto consuntivo e uno preventivo. I Rendiconti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art 24 – Collegio dei Probiviri.

 

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, eletti dall’Assemblea e nomina al proprio interno un Presidente. Spetta al Collegio dei Probiviri giudicare di qualunque comportamento degli iscritti che possa aver violato le regole stabilite dal presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Tutti gli Aderenti possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri.

 

Art 25 – Scioglimento.

 

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 legge 23 Dicembre 1996, n.662.

©2024 Politiche Centrate sulla Persona

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